On. Schirò (PD): niente agevolazioni per i pensionati del sud

On. Schirò (PD): niente agevolazioni per i pensionati del sud

SCHIRÒ (PD): niente tasse agevolate al 7% ai pensionati di sola pensione INPS che rientrano al sud

“L’Agenzia delle Entrate ribadisce e conferma una norma che sembra essere illogica e penalizzante: i titolari di sola pensione Inps residenti all’estero i quali intendono trasferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia non hanno diritto al regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva) del 7%”. A darne notizia è Angela Schirò, deputata Pd eletta in Europa, che commenta la risposta (n. 170-2021) che l’Agenzia ha dato all’interpello di un connazionale residente all’estero il quale, spiega, “chiedeva che gli fosse applicato il regime agevolativo sulla pensione italiana in caso di rientro in Italia. Infatti, in virtù della normativa in vigore introdotta nel 2019, per avere accesso allo sconto fiscale è necessaria la titolarità, da parte delle persone interessate a trasferire la residenza in Italia, di redditi da pensione erogata da soggetti esteri”.

“L’agevolazione fiscale, come è noto, si applica alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale nei comuni del Mezzogiorno con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti o in uno dei Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, rientranti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017”, ricorda Schirò. “Tali soggetti possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni)”.

“L’opzione per il regime fiscale agevolato al 7% – precisa la deputata – può essere esercitata dalle persone che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; essa è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale”.

“Si tratta come sembra ovvio di un beneficio fiscale molto interessante che – annota Schirò – è stato concepito dal legislatore per favorire – tramite l’incentivo fiscale al rientro – gli investimenti, i consumi ed il radicamento, tra l’altro, in alcuni comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche. Infatti l’opzione per il regime agevolativo consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva del solo 7%, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del TUIR”.

“Ma come ha ora nuovamente specificato l’Agenzia delle Entrate resta però escluso dalla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 7% il pensionato di sola pensione INPS (che rientra o intende rientrare), in quanto – chiarisce in conclusione Schirò – i redditi da pensione percepiti sono di sola fonte italiana, e restano assoggettati ai principi ordinari di tassazione previsti per i soggetti residenti”.