Forse non tutti sanno che
Italiani all’estero: dal 2024 costerà cara la mancata iscrizione all’AIRE
Mancata iscrizione all’aire: quali conseguenze dopo l’approvazione della legge di bilancio del 30 dicembre 2023
L’AIRE, ossia l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è un registro particolare, esistente presso i Comuni italiani, al quale tutti coloro che si trasferiscono a vivere e lavorare all’estero per almeno 183 giorni all’anno, sono obbligati ad iscriversi.
Il tempo limite è di 90 giorni dal trasferimento all’estero. L’iscrizione a tale Anagrafe comporta la cancellazione automatica dall’anagrafe italiana dal momento che si può avere una sola residenza e mai più di una. O in Italia o all’estero.
In pratica, nel momento in cui ci si trasferisce oltre confine, deve essere comunicata al Comune di ultima residenza anagrafica in Italia la nuova residenza anagrafica. Tale comunicazione verrà poi confermata al Comune dal Consolato competente presso il quale il cittadino deve recarsi per completare la procedura. È anche possibile iscriversi direttamente dall’estero, nelle liste del Consolato di riferimento, tramite il portale FAST-IT.
Il Comune di iscrizione anagrafica dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni ricevute, così da poter dare inizio a controlli di carattere tributario.
Naturalmente anche le persone che fanno parte del nucleo familiare che si trasferiscono con il cittadino all’estero, devono essere iscritti all’AIRE. Sono sanzionati tutti i non iscritti, compresi i minori, la cui responsabilità della mancata iscrizione è attribuita ai genitori.
Tale obbligo era già previsto dal 1954 (art. 11 Legge 1228 del 1954) ma con l’art. 242 della nuova legge di bilancio del 30 dicembre 2023, l’Italia ha deciso di inasprire le sanzioni a carico di quanti non ritengono di adeguarsi alla normativa. La legge di bilancio, difatti, prevede delle sanzioni che vanno dai 200 ai 1.000 euro per ogni anno di mancata iscrizione e per ogni persona facente parte dello stesso nucleo familiare.
Non solo. Sono stati previsti degli incentivi alle pubbliche amministrazioni perché si attivino per accertamenti più solerti e l’obbligo, seppur teorico, alle amministrazioni pubbliche, anche estere, di comunicazione al comune di iscrizione anagrafica, nel caso in cui esse acquisiscano, nell’esercizio delle loro funzioni, elementi “rilevanti” tali da indicare una residenza di fatto all’estero del cittadino italiano.
L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
ATTENZIONE che, in caso di mancata iscrizione all’AIRE, vi è una presunzione assoluta di essere ancora residenti in Italia e, di conseguenza, si verrà considerati come contribuenti italiani e tassati per i redditi prodotti all’estero, secondo il principio di diritto tributario della “Word Wide Taxation”, per il quale tutti i redditi del cittadino residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano, ovunque questi siano prodotti nel mondo. Infatti, in mancanza di questa iscrizione, il contribuente italiano risulta sempre fiscalmente residente nel proprio Paese di origine. Quindi continua ad avere l’obbligo di indicare in dichiarazione i redditi conseguiti all’estero, cioè quelli prodotti fuori dall’Italia in ottemperanza al principio sopra richiamato. Ma, essendo di fatto, contribuente anche nel paese di residenza, è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, e a pagare le relative imposte, anche nel Paese ove vive.
Una volta ricevuta la notifica dell’accertamento fiscale da parte del fisco italiano, sarà poi difficile opporsi al pagamento dimostrando di aver già pagato le imposte nel Paese estero di produzione del reddito, anche se resta sempre valida l’efficacia dei trattati di divieto di doppie imposizioni tra i due Paesi coinvolti. Le convenzioni esistono e devono essere applicate, ma per opporsi ad una richiesta di pagamento delle imposte da parte dell’Italia, va fatta opposizione innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, con un esborso di ulteriore denaro per gli avvocati tributaristi che dovranno seguire il ricorso, per le spese di Tribunale ed avere comunque il rischio che la Corte tributaria competente interpreti la norma in modo restrittivo temendo in conto solo la mancata iscrizione all’AIRE.
Tra l’altro, a livello europeo, è stata prevista fin dal 2011 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio 2011), la cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra i paesi dell’Unione Europea. La citata norma dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti degli altri Stati membri riguardanti, tra le altre, i redditi da lavoro dipendente e da pensione, dagli stessi percepiti.
Insomma, prima o dopo, il fisco italiano arriva a scoprire posizioni irregolari e provvede a notificare l’accertamento irrogando anche le sanzioni e gli interessi previsti per legge.
Nonostante la registrazione alla Anagrafe Italiani Residenti all’Estero sia obbligatoria e nonostante i rischi economici che si corrono, molti emigrati prendono tempo. Alcuni per pura “ignoranza”, nel senso che ignorano l’esistenza di questa obbligazione. Altri per opportunismo. Per esempio, per non perdere l’assistenza medica e ospedaliera offerta dal nostro Servizio Sanitario Nazionale, oppure per non rinunciare agli assegni familiari per i figli a carico o per non pagare l’IMU sulla prima casa in Italia.
Si tratta di diritti che inevitabilmente si perdono con la cancellazione dall’anagrafe italiana, ma, se si pensa alle conseguenze cui si va incontro, soprattutto se si considera il rischio di dover pagare le imposte in due paesi e di non poter usufruire dei servizi consolari (come, ad esempio, il rinnovo dei documenti di identità o passaporto, far autenticare firme, etc), ci si rende conto che si tratta della scelta sbagliata.
La soluzione per evitare le sanzioni è dunque, di iscriversi all’AIRE per ridurre al minimo gli impatti negativi di tipo economico. Tenendo anche conto del fatto che la suddetta iscrizione non ha valore retroattivo, ma si consolida alla data di effettiva iscrizione, si deve essere consapevoli che si resta esposti ai rischi per il periodo di mancata iscrizione.
Avv. Alessandra Testaguzza