Avv. Testaguzza: Eredità in Italia e in svizzera

Eredità in Italia e in svizzera: rinuncia o accettazione con beneficio di inventario?

dell’Av. Alessandra Testaguzza

Tutti sanno cosa sia una successione e cosa significhi accettare un’eredità. Molti sanno come a volte sia opportuno o necessario rinunciare ad un’eredità, ma pochi sanno quando e come fare una rinuncia in Italia o in Svizzera, o che cosa sia un’accettazione con il beneficio di inventario.

In presenza di un’eredità in cui ci siano debiti o in cui si suppone ve ne siano, si possono fare due cose: rinunciare all’eredità (répudiation de l’héritage) o accettarla con il beneficio di inventario (acceptation avec le bénéfice d’inventaire).

Andiamo per ordine.

In Svizzera, gli eredi legittimi e gli eredi istituiti possono rinunciare all’eredità entro tre mesi. Qualora, prima che sia trascorso tale periodo, un erede abbia compiuto azioni che non erano necessarie nel contesto della semplice attività amministrativa, o si sia appropriato di oggetti facenti parte dell’eredità (accettazione tacita), tale erede non potrà più rinunciare all’eredità. Qualora lo stato patrimoniale del defunto non sia chiaro oppure si presuma che esistano debiti o ad esempio obblighi di fideiussione, l’erede ha la facoltà di richiedere, entro un mese, l’allestimento di un inventario pubblico.

A Ginevra ci si deve rivolgere al Giudice di Pace che predispone moduli per la rinuncia (che vanno firmati da tutti gli eredi che intendono rinunciare dando la facoltà ai genitori di figli minori di rinunciare anche per loro senza altre formalità) o la richiesta di un inventario pubblico per avvalersi dell’accettazione con il beneficio.

In Italia, invece, il discorso cambia. La rinuncia è l’atto, da compiersi a pena di nullità secondo le forme tassative previste dalla legge, con cui il chiamato all’eredità dichiara di non accettare l’eredità e dunque di non voler subentrare nella posizione giuridica del de cuius. Si tratta di un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta da effettuarsi di fronte ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale, oppure, all’estero, presso l’ufficio notarile del Consolato di riferimento. Inoltre, in presenza di figli minori, dovendo procedere a rinunciare anche per loro, la normativa di riferimento prevede la previa autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza dei minori. Se si risiede all’estero bisognerà rivolgersi al Console che riveste anche tale funzione.

Se si è all’estero e ci si trova nell’impossibilità o nella indisponibilità di recarsi in Italia da un notaio, ci si può rivolgere ad un notaio straniero, che autenticherà la sottoscrizione apposta su una dichiarazione già predisposta in italiano e farà apporre la postilla. Il tutto dovrà poi essere inviato in Italia presso un notaio italiano che possa occuparsi della successione e che procederà alla pubblicazione di un “verbale di deposito di documento estero” firmato da una persona indicata dal rinunciatario. I costi di queste operazioni variano molto (dai 900,00 ai 1.200,00 euro a rinuncia davanti al notaio italiano, ai 1.400,00 euro per la pubblicazione del verbale di deposito di documento estero).

Ma entro quale termine ve fatta la dichiarazione di accettazione o rinuncia? Entro il termine di prescrizione di 10 anni dal giorno dell’apertura della successione (che coincide con il giorno della morte), oppure, se il chiamato all’eredità sia a qualsiasi titolo in possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi dal giorno di apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità e successivamente procedere ad accettare o rinunciare.

Importante sapere che la rinuncia all’eredità deve essere unica. Non si può, cioè, rifiutare in Italia e accettare in Svizzera (o in altri paesi) o il contrario. E’, però certo che la sola formalizzazione della rinuncia in Svizzera, può non essere sufficiente per l’Italia in quanto non riveste i caratteri previsti dall’art. 519 del codice civile italiano di cui si è parlato.

Viste le formalità ed i costi previsti per la rinuncia in Italia, consiglio di precedere solo in caso di effettivo accertamento di debiti e non anche, come spesso capita, in caso di semplice volontà di non voler diventare proprietario dei beni in successione. In tal caso sarebbe più opportuno e decisamente meno costoso accettare la propria parte di eredità e poi cedere le proprie quote agli altri coeredi oppure vendere il tutto a terzi.

L’accettazione con il beneficio di inventario, invece, è una possibilità offerta dal legislatore, sia in Italia che in Svizzera, che permette agli eredi di far stilare un documento, chiamato inventario, appunto, nel quale risulteranno esattamente tutti i beni che il defunto lascia al momento della morte. Questo dà la possibilità di lasciare diviso il patrimonio del defunto da quello degli eredi (che, al contrario, in caso di accettazione diviene unico) e limitare i debiti ai beni presenti nell’inventario. I creditori, cioè, potranno rivalersi solo ed esclusivamente sui beni del defunto senza poter attaccare anche i beni personali degli eredi qualora l’eredità sia incapiente. Diversamente in caso di accettazione pura e semplice, i beni del defunto e quelli personali degli eredi diventano un unico patrimonio e gli eredi risponderanno degli eventuali debiti del congiunto deceduto anche con le proprie risorse personali.

In Italia questo particolare tipo di accettazione che dona una tutela agli eredi, può essere chiesta o al Tribunale competente, oppure ad un notaio.

Avv. Alessandra Testaguzza