Successioni: come tutelare i beni che andranno ai figli

Successioni: come tutelare i beni che andranno ai figli

Capita spesso che si ricevano in successione dei beni che si trovano in Svizzera e beni che si trovano in Italia.
Molto frequentemente accade che in Svizzera, oltre a beni mobili (come conti correnti), esistano anche debiti accumulati con le prestazioni complementari (ad esempio nel caso in cui un genitore sia stato molto tempo in un EMS) e che in Italia; invece, vi siano dei beni immobiliari come la casa di famiglia.

Molti sono coloro che si chiedono se possano rinunciare alla eredità in Svizzera per evitare di pagare i debiti ma accettare l’eredità dei beni immobiliari in Italia. Ebbene, secondo la normativa, scegliere i beni da accettare o da rifiutare non è possibile: la successione è unica, ovunque i beni si trovino, e unica può essere l’accettazione o la rinuncia. Rinunciare in Svizzera e accettare i beni in Italia, comporta il rischio che l’accettazione annulli la rinuncia e, dunque, i creditori potrebbero aggredire i beni dell’erede in Svizzera (lo stipendio, la pensione, i conti correnti).

Come si rinuncia all’eredità?

La rinunzia all’eredità per l’Italia, diversamente da quella prevista in Svizzera, è un atto solenne, poiché il legislatore all’art. 519 c.c. prescrive che essa debba essere fatta a mezzo di dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario del luogo ove si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.

Molto spesso però, in caso di residenti all’estero, non tutti i Tribunali italiani si occupano delle rinunce e, dunque, meglio rivolgersi ad un legale in diritto italiano che potrà ben spiegare cosa fare. In Svizzera per la rinuncia è sufficiente inviare una dichiarazione per sé e per i propri discendenti all’autorità competente. A Ginevra, ad esempio, è il Giudice di Pace.

A cosa si deve prestare attenzione nella rinuncia all’eredità?

È bene però prestare attenzione al caso in cui chi rinuncia all’eredità ha figli, soprattutto se minori. Nel caso in cui non si voglia o non si possa accettare l’eredità – compresa quindi la rinuncia – il figlio subentra per rappresentazione nel diritto di accettare del rinunciante. Nel caso si rinunci perché l’eredità è gravata da molti debiti è bene preoccuparsi di far rinunciare anche chi subentra per rappresentazione, ricordando che, se il rappresentante è minore, per una valida rinuncia è necessaria l’autorizzazione giudiziaria (Giudice tutelare che all’estero è il Console del luogo ove sono domiciliati i minori). Per questo è sempre bene affidarsi a un notaio piuttosto che usufruire dei servizi del Tribunale.

È possibile revocare una rinuncia di eredità?

La revoca è consentita solo fino a quando la quota rinunziata non sia stata da altri acquistata, oppure quando il termine decennale per accettare l’eredità non sia interamente trascorso.

Si può rinunciare solo a parte dell’eredità?

L’art. 520 c.c. dispone che è nulla la rinunzia fatta solo in parte.
Ma nel caso in cui il testatore abbia disposto per testamento solo di metà del suo patrimonio, ma l’altra metà è devoluta per legge allo stesso erede testamentario che rinuncia cosa succede? Ci si chiede se l’erede possa rinunziare alla successione devolutagli per testamento e accettare quello devolutagli per legge. Sembrerebbe preferibile seguire la tesi negativa in quanto l’eredità deve considerarsi unica.

Ma la domanda principale da farsi è: la rinuncia comporta rinuncia a tutti i diritti?

Ed ecco la soluzione per tutelare i beni per i figli. La rinunzia all’eredità non comporta rinunzia a tutti i diritti. Essa non comporta rinuncia ai legati, dal momento che le qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro. Inoltre, il rinunciante può anche tenere le donazioni di cui sia stato beneficiato dal defunto. Se il bene è stato donato, difatti, non entra nella successione ed il donatario non riveste la qualità di erede.

La rinuncia non comporta nemmeno la perdita dei diritti derivanti dalla liquidazione del Tfr (trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) in caso di morte del lavoratore né la perdita della liquidazione di una assicurazione sulla vita, in quanto essi sono diritti che si acquistano non perché si è accettata l’eredità, ma perché si riveste una determinata qualifica al momento della morte di una determinata persona.

Ma cosa sono i legati? Sono dei lasciti che si fanno nel testamento. In questo caso, molto semplicemente, il defunto decide nel testamento di “legare” un bene o più (mobile o immobile) a uno o più eredi. Basta non scrivere “nomino come mio erede Tizio o Caio, etc” ma indicare soltanto che “si lega l’appartamento in favore di Tizio o Caio etc”. In questo modo, anche se i figli vogliono rinunciare alla successione, potranno diventare proprietari dei beni lasciati nel testamento come “legati”. Il legatario non ha la qualità di erede e, quindi, non pagherà i debiti del defunto.

Nel prossimo mese di gennaio il tema sarà affrontato, congiuntamente al Patronato Ital Uil di Ginevra, in una conferenza presso i locali della SAIG.

Avv. Alessandra Testaguzza
Avv. Alessandra Testaguzza