Ancora sul tema della doppia imposizione e mancata iscrizione all’AIRE

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di Alessandra Testaguzza

Il tema è già stato affrontato ma merita degli aggiornamenti alla luce di alcune recentissime sentenze della Commissione Tributaria Regionale Puglia e della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara.

È di appena qualche giorno fa, difatti, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Pescara che ha respinto il ricorso in appello proposto dal Centro Operativo di Pescara (COP) che si occupa, fra le altre materie, di gestione dei rimborsi e di controlli dei contribuenti non residenti in materia di imposta sui redditi in applicazione delle norme interne e convenzionali sulle doppie imposizioni.

Il nostro studio si era occupato di fare opposizione nel 2019 contro la decisione di rimborso della somma di circa 120.000 euro relativamente alle trattenute di imposte sulla pensione ad una residente in Svizzera, alla quale la pensione veniva erogata dall’Italia al netto delle imposte. La signora, però, residente in Svizzera, sulla stessa pensione deve pagare le imposte al fisco svizzero. In questo modo si è trovata a dover pagare le imposte due volte sulla stessa pensione negli anni 2015-2018.

Chiesto rimborso al COP, l’istanza veniva respinta sull’assunto che la signora non si era mai iscritta all’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), iscrizione obbligatoria per legge per coloro che si trasferiscono all’estero (Legge 470/1988). In mancanza di tale iscrizione, difatti, i cittadini italiani continuano ad essere considerati come residenti in Italia e, quindi, ad essere tassati in patria.

La difficoltà di questa opposizione, dunque, stava nel fatto che la mancata iscrizione all’AIRE determina, per una parte della giurisprudenza, una presunzione assoluta della residenza in Italia del contribuente insuscettibile di prova contraria. Presunzione, che a tenore di alcune sentenze di Cassazione, esula da qualsiasi altra verifica circa l’esistenza della residenza effettiva della persona all’estero.

In materia di imposta dei redditi, in linea di principio l’obbligazione tributaria grava su tutti i possessori di reddito, che siano o meno residenti nel territorio dello Stato. Se sono residenti nello Stato, si applica il principio della world wide taxation, l’utile mondiale, nel senso che viene applicata l’imposta sul reddito complessivo che il soggetto produce ovunque nel mondo. Nel caso di persone residenti all’estero, il prelievo fiscale avviene in base al criterio oggettivo della territorialità della fonte di reddito nel senso che viene tassato soltanto il reddito prodotto nel territorio dello Stato. Questo principio, però, implica il rischio che si producano delle doppie imposizioni rispetto a quegli Stati che applicano i medesimi principi.

Tra l’Italia e la Svizzera esiste la Convenzione sul divieto di doppie imposizioni  entrata in vigore nel 1979, si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Stabilisce detta Convenzione che “La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data” (art. 4, co 4).

Le Convenzioni internazionali, una volta recepite negli ordinamenti interni con apposita legge di ratifica, entrano a far parte dell’ordinamento interno ed acquistano valore di fonte primaria. Le disposizioni italiane di riferimento vengono individuate nella nostra Costituzione all’art. 10, co. 1 (sistema di adattamento dell’ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale) e all’art, 117 (che prevede l’obbligo comune dello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali), nell’art. 75 del D.P.R. n. 600/73, che stabilisce che “nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia” e dall’art. 169 del richiamato TUIR secondo il quale “ le disposizioni dello stesso Testo Unico si applicano se più favorevoli al contribuente anche se in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”.

In questo senso anche la Corte di Cassazione (Sentenza n. 1138/2009; Sentenza n. 14476/2016).

Ora, la legge sull’obbligatorietà dell’iscrizione all’AIRE è una norma interna che soccombe a fronte di una norma pattizia internazionale.

Sulla base di questi presupposti sia la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in primo grado (Sez. I, Sentenza 471/2019), sia la Commissione Tributaria Regionale di Pescara in appello (Sez. VI Sentenza n. 501/2020), hanno accolto l’opposizione del nostro studio finalizzata a dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione all’AIRE, la Convenzione internazionale prevale sulla norma interna e dimostrare la residenza effettiva in Svizzera.

Nello stesso senso si segnala anche una sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia (sez. VII, sentenza n. 64/2017), secondo la quale la presunzione di residenza nel territorio dello Stato non può essere applicata “in maniera asettica e automatica dovendo essa, per converso, avere riguardo necessariamente alla reale capacità contributiva ex art. 53 Cost., nonché evitare una inammissibile duplicazione d’imposta.

In conclusione, alla luce del recente orientamento da parte delle Commissioni Tributarie, pur in assenza di iscrizione all’AIRE, o di iscrizione tardiva, proporre opposizione al rifiuto di rimborso delle imposte da parte del fisco italiano, è sempre opportuna.

Avv. Alessandra Testaguzza