di Alessandra Testaguzza
Il tema è già stato affrontato ma merita degli aggiornamenti alla luce di alcune recentissime sentenze della Commissione Tributaria Regionale Puglia e della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara.
È di appena qualche giorno fa, difatti, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Pescara che ha respinto il ricorso in appello proposto dal Centro Operativo di Pescara (COP) che si occupa, fra le altre materie, di gestione dei rimborsi e di controlli dei contribuenti non residenti in materia di imposta sui redditi in applicazione delle norme interne e convenzionali sulle doppie imposizioni.
Il nostro studio si era occupato di fare opposizione nel 2019 contro la decisione di rimborso della somma di circa 120.000 euro relativamente alle trattenute di imposte sulla pensione ad una residente in Svizzera, alla quale la pensione veniva erogata dall’Italia al netto delle imposte. La signora, però, residente in Svizzera, sulla stessa pensione deve pagare le imposte al fisco svizzero. In questo modo si è trovata a dover pagare le imposte due volte sulla stessa pensione negli anni 2015-2018.
Chiesto rimborso al COP, l’istanza veniva respinta sull’assunto che la signora non si era mai iscritta all’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), iscrizione obbligatoria per legge per coloro che si trasferiscono all’estero (Legge 470/1988). In mancanza di tale iscrizione, difatti, i cittadini italiani continuano ad essere considerati come residenti in Italia e, quindi, ad essere tassati in patria.
La difficoltà di questa opposizione, dunque, stava nel fatto che la mancata iscrizione all’AIRE determina, per una parte della giurisprudenza, una presunzione assoluta della residenza in Italia del contribuente insuscettibile di prova contraria. Presunzione, che a tenore di alcune sentenze di Cassazione, esula da qualsiasi altra verifica circa l’esistenza della residenza effettiva della persona all’estero.
In materia di imposta dei redditi, in linea di principio l’obbligazione tributaria grava su tutti i possessori di reddito, che siano o meno residenti nel territorio dello Stato. Se sono residenti nello Stato, si applica il principio della world wide taxation, l’utile mondiale, nel senso che viene applicata l’imposta sul reddito complessivo che il soggetto produce ovunque nel mondo. Nel caso di persone residenti all’estero, il prelievo fiscale avviene in base al criterio oggettivo della territorialità della fonte di reddito nel senso che viene tassato soltanto il reddito prodotto nel territorio dello Stato. Questo principio, però, implica il rischio che si producano delle doppie imposizioni rispetto a quegli Stati che applicano i medesimi principi.